Spettacolo Viaggiante

La licenza di esercizio dello spettacolo di strada

Dopo l'approvazione del Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005 lo SPETTACOLO di STRADA entra a far parte dell'elenco delle attrazioni e dei trattenimenti dello Spettacolo Viaggiante. Questa nuova codificazione permette di realizzare l'attività artistica di strada in forma di esercizio commerciale, senza per questo voler comprendere in questa formula la totalità delle fenomenologie d'impresa o le attività non commerciali quali ad esempio il "cappello".

DI COSA SI TRATTA: VANTAGGI E ONERI

L' esercizio dell' attività di spettacolo viaggiante / attrazione "Spettacolo di Strada", svolta "sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature .... ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti", necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell' articolo 69 del T.U.L.P.S dal comune dove ha sede l'impresa richiedente. Il numero degli addetti scritturati nell'attivita' di "Spettacolo di Strada" deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150. Nel caso di una associazione o società, i soci si considerano co-titolari della licenza.

PREVIDENZA

I i titolari di questa licenza versano la previdenza presso l'INPS e non presso l'ENPALS. Eventuali loro assunti, invece, in qualità di lavoratori dello spettacolo, sono normali soggetti ENPALS. Il versamento previdenziale INPS è identico a quello di Artigiani e Commercianti, non è legato alle giornate lavorative ma si effettua a forfait con un versamento in diverse rate di complessivi € 2.310,09 per il primo scaglione di reddito ( fino a € 38.641) - dati relativi al 2005. Il versamento previdenziale è interamente detraibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa per l'annualità successiva.

REGIME FISCALE

Lo Spettacolo Viaggiante è soggetto alla sola IVA (aliquota spettacolo 10%). Indipendentemente dal volume di affari conseguito, rinunciando alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, viene versato a forfait il 50% dell'IVA in entrata. Il versamento avviene in unica soluzione per le imprese con un volume di affari non superiore a € 25.822,84, o secondo le scadenze del tributo negli altri casi (IVA mensile o trimestrale). E' fatto obbligo di numerare le fatture e conservare le scritture contabili con esonero di registrazione e annotazione dei corrispettivi (biglietti SIAE e misuratori fiscali). In caso di impresa individuale, non trattandosi di prestazione di lavoro autonomo, ma esercizio commerciale, non si applica la ritenuta d'acconto del 20%. La deducibilità delle spese ai fini del calcolo del reddito (spese di carburante, vitto, alloggio, acquisto materiali di spettacolo, acquisto e manutenzione furgoni, altro...) è molto ampia per gli esercenti. Le imprese dello Spettacolo viaggiante sono esonerate dalla tassa di pubblica affissione.

TRASPORTI

Esiste un'immatricolazione speciale dei mezzi dello Spettacolo Viaggiante, che consente a questi mezzi caratteristiche molto vicine alle esigenze di chi vive viaggiando. L'omologazione si ottiene alla motorizzazione civile purché il mezzo sia intestato all'impresa esercente. Per questa categoria di mezzi si incontrano tariffe vantaggiose sul bollo e sull'assicurazione.

PER QUALI TIPOLOGIE D'ATTIVITÀ RISULTA VANTAGGIOSA?

  • Singoli artisti professionisti sprovvisti di certificato di agibilità
    Per molto tempo i più discriminati dal sistema previdenziale dell'ENPALS erano gli artisti singoli, che operavano in forma indipendente, che non erano a libro paga presso un ente di tipo sociale. Questi benchè in possesso di partita IVA, venivano qualificati al massimo come lavoratori autonomi, e salvo eccezioni intervenute solo nell'ultimo anno, non potevano versarsi i contributi autonomamente. Il mancato ottenimento dell'agibilità li discriminava sul piano delle possibilità di lavoro, in quanto i committenti per lo più non intendevano assumerli e versargli i contributi (anche visto il carattere estemporaneo del rapporto), di conseguenza rinunciavano ad ingaggiarli.
    La licenza di "Spettacolo di Strada", qualifica questi artisti come "piccole imprese viaggianti", e scinde il rapporto di committenza dal problema del versamento previdenziale (equiparato a quello dei commercianti e assolvibile direttamente dall'esercente). La licenza rappresenta quindi per i singoli artisti una possibilità concreta, anche se il versamento previdenziale (che si effettua a forfait su un minimale di reddito di 12.590 € ed è pari al 17,19% al netto di eventuali deduzioni, fino ad un reddito di 36.959 €), rappresenta una soglia non indifferente di contribuzione per chi ha un fatturato basso. Dal punto di vista fiscale il reddito dell'impresa individuale è imponibile di IRPEF (il primo scaglione prevede la tassazione sul reddito al 23%). Il versamento INPS viene interamente dedotto, ma il versamento dovuto rimane relativamente elevato se non si hanno sufficienti spese da dedurre. In conclusione perché la ditta individuale sia una soluzione vantaggiosa per l'artista di strada, occorre un buon fatturato annuo e la possibilità di scaricare una buona quantità di spese. Per chi non ha la possibilità di svolgere l'attività in forma associata, questa forma rappresenta comunque una soluzione sempre percorribile.
  • Associazioni Amatoriali.
    Sotto regime ENPALS, le formazioni amatoriali devono ottenere un certificato di esenzione per potersi esibire in pubblico. Per quanto riguarda l'attività di spettacolo viaggiante, trattandosi di un'attività commerciale in esercizio di impresa, i soci di un'associazione in possesso della specifica licenza risulteranno co-titolari della licenza stessa e saranno quindi assolti dalle certificazioni necessarie sotto il regime ENPALS. La contribuzione all'INPS interverrà solo in caso di precise retribuzioni di questi soci, ma per quanto riguarda l'attività non retribuita nessun versamento e nessun certificato di esenzione sono richiesti dall'INPS.
  • Compagnie strutturate nelle varie forme giuridiche.
    Anche le compagnie strutturate possono avere un interesse all'ottenimento della licenza e alla configurazione della propria attività in seno allo spettacolo viaggiante. Spesso le compagnie che svolgono un'attività di un certo rilievo (con un alto numero di giornate contributive), incorrono in contribuzioni ENPALS elevate, a volte senza nemmeno ottenere per i propri lavoranti una pensione decorosa. La contribuzione INPS, che riguarda però strettamente gli "associati", rappresenta a quel punto una valida alternativa. Le forme più indicate di strutturazione sono a quel punto quelle dell'associazione e della cooperativa, nelle quali i soci risultino a libro paga. Il versamento INPS dell'esercente è totalmente detraibile dalla busta paga, ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta, mentre nel regime ENPALS i dipendenti detraggono solo il versamento a loro carico (8,89% del reddito) e non quello a carico dell'impresa (23,81%). Si ottiene quindi una tassazione dei redditi più bassa.

QUAL'È L'ITER DA SEGUIRE PER OTTENERLA

Per brevità analizzeremo qui esclusivamente gli aspetti riguardanti la nascita delle imprese individuali, premesso che l'attività dello spettacolo viaggiante può essere esercitata in qualsiasi forma giuridica (società, cooperativa, associazione ecc...)

IL PRIMO PASSO È QUELLO DI FAR NASCERE L'IMPRESA

La Ditta Individuale è l'espressione più semplice e caratteristica dell'attività imprenditoriale. L'imprenditore individuale è l'unico titolare dell'attività economica che viene svolta a suo rischio ed in modo autonomo. Egli è responsabile di tutti gli atti compiuti e ne risponde con il suo patrimonio personale. Per iniziare tale attività è richiesta solitamente l'iscrizione all'Ufficio IVA e al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza territoriale. Per la richiesta di attribuzione della partita IVA (persone fisiche) dovrà essere indicato nell'apposito modello il codice relativo alla propria attività secondo la tabella ATECOFIN 2004. I codici da utilizzare per lo spettacolo viaggiante sono classicamente 92.33.0 Attività dei parchi di divertimento; 92.34.2 Circhi; ma visto che nessuno dei due si avvicina alla tipologia della nuova attività introdotta dal decreto 28.02.05, consigliamo di utilizzare 92.34.3 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo.

Coloro che intendono avviare un'impresa per lo spettacolo e i servizi connessi, pertanto, devono presentare domanda alla locale Camera di Commercio utilizzando il Modello I1 e richiedere l'iscrizione al registro delle imprese.

Se l'attività è svolta in collaborazione con il proprio coniuge, senza che venga a configurarsi un rapporto di tipo subordinato e con esclusivo impegno nell'azienda, viene posta in essere una Impresa Familiare. Sotto l'aspetto giuridico essa è considerata come impresa individuale, mentre sotto l'aspetto fiscale è equiparata ad un ente di tipo collettivo. Nell'impresa familiare i coniugi acquistano entrambi la figura dell'imprenditore, gestiscono insieme l'azienda e ne sono entrambi responsabili. E' infine possibile iscriversi nella sezione "speciale" come Piccolo Imprenditore. Nelle note dell'ultima pagina del modello I1, sarà riportata la dicitura "attività organizzata come piccolo imprenditore". E' considerato tale chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il Piccolo Imprenditore è escluso dal fallimento, dall'obbligo di tenere le scritture contabili e dall'iscrizione al registro delle imprese.

CONSEGUENTEMENTE ALLA NASCITA DELL'IMPRESA SI DOVRÀ OTTENERE LA LICENZA D'ESERCIZIO

Per questo adempimento ci si deve rivolgere al comune di residenza (normalmente presso la polizia amministrativa - vigili urbani). La licenza è concessa in base all'ART 69 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). I comuni più piccoli e meno informati spesso non sanno come procedere. Può essere utile portare con se una copia tipo di licenza di esercizio. Ricordiamo anche a questo proposito che il DL 31 Maggio 1998, ha assolto i richiedenti dall'obbligo di acquisire il preventivo "nulla osta" da parte del Ministero (l'allora Dipartimento Spettacolo della presidenza del Consiglio, oggi Ministero Beni e Attività Culturali).

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A questo punto l'impresa ha tutti gli elementi per operare. Nella teoria, chi svolge un esercizio tipicamente viaggiante (attraverso una propria richiesta del suolo pubblico e emissione di biglietti) deve di volta in volta ottenere apposita concessione dal comune nel quale l'attività viene esercitata. La licenza di esercizio viene vidimata dall'ufficio comunale preposto e vengono richieste le garanzia di sicurezza delle eventuali strutture utilizzate nello spettacolo (quando siano strutture realmente rilevanti ai fini della pubblica sicurezza). Giostre e Circhi sono infatti sottoposti al controllo delle commissioni provinciali di vigilanza che verificano l'omologazione e il corretto montaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Nella natura dello spettacolo di strada (DM 28.02.05) è previsto l'esclusivo utilizzo di "modeste attrezzature mobili", che non costituiscono senz'altro oggetto di verifica da parte degli organi competenti. Alcune città hanno adottato regolamenti che impongono limiti e prescrizioni all'esercizio libero dello spettacolo viaggiante, determinandone i luoghi, gli orari, le turnazioni ecc...

L'attività dello spettacolo di strada, classicamente, differisce però da quella delle altre imprese dello spettacolo viaggiante perché è svolta "per committenza". Molto spesso sono gli stessi comuni, oppure enti organizzatori che agiscono in loro vece, o con il loro avvallo nell'ambito di iniziative già autorizzate, a commissionare lo spettacolo agli artisti di strada. In questo caso la richiesta di suolo pubblico, e gli altri adempimenti non sono necessari.

LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Per una panoramica completa delle normative dello spettacolo viaggiante: www.anesv.it